Normative - ARI VERCELLI

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ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE

Con decreto del Ministro delle comunicazioni del 21 luglio 2005 è stata recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02 adottata il 6 febbraio 2004. Pertanto le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B (vedi 'alleg. 26 del D.L.n. 259 del 1/8/2003, Codice delle comunicazioni elettroniche) sono state unificate nell'unica patente di classe "A". Inoltre è stato disposto che gli esami per il conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore di classe "A" consistono in una prova scritta sugli argomenti indicati nella prima parte del programma di esame di cui al sub allegato D dell'allegato 26 al citato Codice, da eseguirsi mediante quiz a risposta multipla.

In pratica è stata abolita la prova di ricezione e trasmissione in codice morse. I radioamatori già in possesso delle autorizzazioni generali di classe A e B , conservano i rispettivi nominativi, fatta salva la possibilità per i titolari delle autorizzazioni di classe B di chiedere il cambio del proprio nominativo. Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.196 del 24-08-2005.
CONTRIBUTI ANNO 2019 - SOLO PER GLI OM PIEMONTESI

Il canone per l’anno  2010 è rimasto invariato e pertanto si dovrannno versare 5,00 € sul C/C  Postale n. 35533108 intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato -  Torino. causale : “ Canone annuo 2010 - Radioamatore Nominativo: Ixxxxx"

La  scadenza per effettuare il pagamento è il 31 Gennaio; chi dovesse  pagare in ritardo dovrà effettuare, entro il 30 Giugno, un versamento  maggiorato dello 0,5 % della somma dovuta, per ogni mese o frazione di  ritardo.
DECRETO SULL’ABOLIZIONE DEL CW
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.196 del 24 agosto 2005
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 2003, n.366;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n.176;
Visto il Decreto del Ministro delle Comunicazioni 16 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.302 del 27 dicembre 2004;
Visto il Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n.259, recante “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”, in particolare il titolo III, capo VII;
Visto l’allegato 26 al suddetto Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n.259 concernente “Adeguamento della normativa tecnica relativa all’esercizio dell’attività radioamatoriale”;
Visto altresì l’art.163 del menzionato Codice delle Comunicazioni Elettroniche;
Visto l’art.25, Sezione I, paragrafo 25.5 del Regolamento delle Radiocomunicazioni che conferisce la facoltà alle Amministrazioni degli Stati contraenti di mantenere o meno l’obbligatorietà della capacità in ricetrasmissione del codice Morse per gli aspiranti radioamatori;
Vista la raccomandazione CEPT 61-02 adottata dalla CEPT il 6 febbraio 2004, in occasione della riunione del GCC/WGRA tenuta a Vilnius, che recepisce il disposto dell’art.25, paragrafo 25.5, menzionato nella linea precedente;
Considerato che, allo scopo di facilitare l’espletamento di comunicazioni radioamatoriali sia opportuno aderire alla anzidetta raccomandazione CEPT TR 61-01 nel senso di eliminare l’obbligatorietà della capacità nelle trasmissioni radio del codice Morse;
Visto l’artr.220, comma 2, lettera a) del Codice delle Comunicazioni Elettroniche che conferisce al Ministro delle Comunicazioni il potere di apportare, con proprio decreto, modifiche, fra l’altro, all’allegato 26, dianzi citato;
DECRETA
ART.1 (Patente)
1) E’ recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02 citata nelle premesse;
2) Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di Classe A e B di cui all’allegato 26 al Decreto Legislativo 1agosto 2003, n.259, recante il “Codice delle Comunicazioni Elettroniche” vengono unificate nell’unica patente di Classe A.
ART.2 (Esami)
1) In conformità di quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR 61-02
gli esami per il conseguimento della patente di Classe A consistono in una prova scritta sugli argomenti indicati nella prima parte del programma di cui al sub allegato D dell’allegato 26 al codice, da eseguirsi mediante quiz a risposta multipla;
ART.3 (Nominativo)
1) Dall’entrata in vigore del presente decreto i radioamatori in possesso delle Autorizzazioni generali di Classe A e B di cui all’allegato 26 al Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n.259 conservano i rispettivi nominativi fatta salva la possibilità per i titolari delle Autorizzazioni di Classe B di chiedere al competente organo centrale del Ministero delle Comunicazioni il cambio del nominativo.
ISPETTORATO TERRITORIALE PIEMONTE - VALLE D'AOSTA

Sede : Torino Indirizzo : Via Arsenale, 13 c.a.p. : 10121
Direttore Ufficio : Dr. Sergio Coppola
Telefono : 011 5763439 fax : 011 5763436 - 7 (valido per tutti gli uffici)
e-mail : piemonte@comunicazioni.it

Relazioni con il Pubblico:
Esami radioamatori - Licenze aeromobili : 011 5763442
licenze speciali radioamatori : 011 5763443
Licenze ordinarie radioamatori - Licenze nautiche - Nulla osta importazioni - SWL - RTF : 011 5763429
Normativa licenze postali - Ufficio legale: 011 5763451
Agevolazioni editoria : 011 5763418
Autorizzazioni I.T.I. - Collaudi VHF marini (ispettore di bordo) : 011 5763419
Interfernze a linee di telecomunicazione : 011 5763424
Ponti radio : 011 5763412
Apertura al pubblicolunedì - martedì: 9,30 - 12,00/15,00 - 16,30
Numero C/C (CB) : 35533108 Intestato a : Banca d'Italia - Tesoreria Prov.le dello Stato - Sezione di Torino
Numero C/C (R.A. - licenza VHF marino): 11026010 Intestato a : Banca d'Italia - Tesoreria Prov.le dello Stato - Sezione di Viterbo

Sezione I - Direttore: Dr. Mario Bafileo
Telefono : 011 - 5763434
Competenze : Licenze, autorizzazioni, controlli amministrativi

Sezione II Direttore : Ing. Mario Scibilia
Telefono : 011 5763427
Competenze : Controllo delle TLC via cavo e via etere.

Sezione III Direttore : Sig. Santo De Santis
Telefono : 011 5763412
Competenze : Controllo delle radiocomunicazioni

Dipendenze provinciali preposte al controllo radio, Tv e TLC (CCRF - GTOM)
Sede: Torino - Responsabile : Sig. Gennaro Bossio
Indirizzo : via Arsenale, 13 c.a.p. : 10121
Telefono : 011 5625058 - Fax : 011 534858
Sede: Novara - Responsabile : Sig. Ferruccio Palla
Indirizzo : Piazza Costituente, 4 c.a.p. : 28100: 0321 398293 - Fax : 0321 35419
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI - COMUNICATI STAMPA 11/03/2004
TLC: UN TESSERINO DI AUTORIZZAZIONE PER RADIOAMATORI

I radioamatori avranno da oggi un tesserino che certifichera' l'autorizzazione per la loro attivita'. E' questa l'ultima novita' per il settore, che negli ultimi anni ha visto una semplificazione della normativa che ne regola l'attivita', sottratta al regime concessorio e ricompresa in quello autorizzatorio. Il primo a ricevere il tesserino, consegnato dal ministro delle Comunicazioni Maurizio Gasparri, e' stato stamane Francesco Cossiga, Presidente emerito della Repubblica, da anni appassionato a tale attivita'. Assieme a Cossiga, le prime certificazioni sono state date ad Alessio Ortona e Luca Ferrara, presidenti di Ari e Cisar, le associazioni piu' rappresentative dei circa cinquantamila radioamatori italiani. "I radioamatori sono un'importante risorsa per il paese - ha detto il ministro Gasparri - sono al servizio della comunita' in tanti momenti di emergenza. Abbiamo predisposto questo tesserino per certificare la loro attivita', che verra' consegnato dall'ispettorato per le telecomunicazioni in tutto il territorio nazionale".Il presidente Cossiga ha raccontato come la sua passione sia nata dopo un brutto incidente stradale: "sono uscito fuori strada a 200 chilometri orari - racconta - di notte non dormivo e ho iniziato a fare l'ascoltatore. Poi ho voluto fare il radioamatore attivo, con la sigla India0fgc". Una passione, quella del radioamatore, che Cossiga ha condiviso con il re di Spagna Juan Carlos e re Hussein di Giordania. "Dal quirinale - ricorda Cossiga - mi sono collegato solo una volta in occasione dell'anniversario di Marconi. I radioamatori hanno dato molto alla scienza, siamo la rete che non va mai in tilt e siamo cosi' numerosi da essere in grado di coprire l'Europa in caso di emergenza". L'ex Presidente della Repubblica ha poi posto la propria candidatura al ministro Gasparri per entrare nel consiglio superiore delle telecomunicazioni, nel caso non vi siano incompatibilita'.Il processo di semplificazione dell'attivita' radioamatoriale non e' stato ancora ultimato: nel giro di qualche mese verra' recepita una raccomandazione per eliminare la prova di radiotelegrafia, che oggi non sembra piu' necessaria data l'evoluzione dei mezzi di telecomunicazione.In tale prospettiva, le attuali classi A e B di patenti radioamatoriali saranno riunificate in una sola categoria."Oggi il ministero - rileva Luca Ferrara, presidente Cisar - ci ha dato la possibilita' di essere considerati veri e propri sperimentatori, mentre prima, con la precedente legislazione, incontravamo molte piu' difficolta'".
Legge Regione Piemonte sull'elettrosmog

Testo integrale della Legge Regione Piemonte n.19 del 3 agosto 2004  “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi  elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Moduli allegati alla Legge regionale.

RIEPILOGO DELLE NORMATIVE RADIANTISTICHE
a cura di I1PES Sergio

Le nuove disposizioni legislative nazionali applicabili all’attività di Radioamatore hanno determinato la necessità di effettuare un approfondito esame di tutta la regolamentazione allo scopo di accertare, in via esaustiva, quale è la normativa vigente che disciplina l’intera materia.
In sintesi, regolamentano l'attivita' radiantistica i seguenti provvedimenti legislativi:
Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.214
Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156
Decreto del Ministero dell’Ambiente 10 settembre 1998, n.381
Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2000, n.64
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n.447
Decreto del Ministero delle Comunicazioni 30 gennaio 2002
Decreto del Ministero delle Comunicazioni 8 luglio 2002
Determinazione del Direttore Generale Concessioni ed Autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni 14 ottobre 2002
Decreto del Ministero delle Comunicazioni 11 febbraio 2003
Pareri espressi dagli organi del Ministero delle Comunicazioni
Codice delle Comunicazioni Elettroniche.
***********
1) DPR 5 agosto 1966, n.1214
Nuove norme sulle concessioni d’impianto e d’esercizio di stazioni di radioamatore
La regolamentazione è sotto l’aspetto prettamente giuridico tuttora attuale, anche se tecnicamente superata dal DPR 447/2001 in quanto non abrogata, in modo esplicito, dall’art.46 del DPR 447/2001.
Viceversa, gli articoli abrogati sono i seguenti:
Art.1 Stazioni di radioamatore, sostituito dall’art.32 del D.P.R.447;
Art.2 Patente d’operatore di stazione di radioamatore, sostituito dall’art.33 del DPR 447;
Art.4 Concessione per l’impianto di stazione di radioamatore, sostituito dall’art.34 del DPR 447;
Art.5 Rilascio della concessione, sostituito dall’art.34 del DPR 447 (Tipi d’autorizzazione);
Art.6 Concessioni speciali, sostituito dall’art.42 del D.P.R.447 (Autorizzazioni speciali);
Art.8 Nominativo, sostituito dall’art.37 del D.P.R.447.
2) DPR 29 marzo 1973, n.156 pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.113 del 3 maggio 1973)
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (comunemente conosciuto come Codice Postale e delle Telecomunicazioni)
L’art.45 del DPR 5 ottobre 2001, n.447 (pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.300 del 28 dicembre 2001) richiama esplicitamente il DPR 156/1973 che è, pertanto, ancora attuale. La dizione letterale recita: ”ai sensi dell’art.20 bis della Legge 15 marzo 1997, n.59, le disposizioni degli articoli 217,218,240,398,399,401,402,403,404 e 405 del “Codice postale e delle telecomunicazioni”, approvato con DPR 29 marzo 1973,n.156, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese alle corrispondenti fattispecie disciplinate dal presente regolamento per le quali è richiesta la licenza individuale o l’autorizzazione generale”.
Pertanto, essendo l’attività di radioamatore soggetta alla “autorizzazione generale” di cui all’art.33,punto 1 del D.P.R.447/2001, è pienamente applicabile l’estensione prevista dall’art.45 del DPR in parola.
Ne consegue che i seguenti articoli del DPR 156/1973, richiamati dal DPR 447/2001, sono tuttora applicabili:
- Art.217 Traffico ammesso- Trasgressioni – Sanzioni
- Art.218 Violazione degli obblighi
- Art.240 Turbative ai servizi di telecomunicazioni
- Art.398 Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni
- Art.399 Sanzioni
- Art.401 Messa in opera d’impianti radioelettrici non autorizzati
- Art.402 Norme per la costruzione uso ed esercizio d’impianti radioelettrici
- Art.403 Detenzione abusiva d’apparecchiature radiotrasmittenti
- Art.404 Sanzioni per l’uso di nominativi falsi o alterati
- Art.405 Sanzioni per l’inosservanza di norme relativamente ad apparecchi radiotelefonici di bordo.
I predetti articoli sono tutti riportati integralmente nelle note a corredo dell’art.45 del D.P.R.447/2001.
3) Decreto del Ministero dell’Ambiente 10 settembre 1998,n.381
Il Decreto disciplina i tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana applicabili a tutti gli impianti di telecomunicazione e, come precisato dal Ministero delle Comunicazioni, si applica anche alle stazioni di radioamatore (parere espresso in data 27 gennaio 2000). Ciò in quanto il decreto in parola non fa nessuna differenza fra i “sistemi fissi delle telecomunicazioni” e le stazioni radioamatoriali, che rimangono, pertanto, compresi nelle previsioni di tale regolamentazione.
4) Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 22000, n.64
Il Decreto disciplina la detenzione e l’uso delle apparecchiature radio portatili e veicolari.
Occorre fermare l’attenzione sull’art.1 che dispone:
“ I cittadini appartenenti a Paesi della CEPT, in visita o in transito in Italia, possono detenere ed usare, nei modi e nelle bande di frequenza consentiti, le apparecchiature radio, portatili e veicolari, trasmittenti o ricetrasmittenti, monomodo o multimodo, monobanda o multibanda, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) utilizzazione di servizi di telecomunicazione autorizzati dall’Italia nelle bande di frequenze assegnate;
b) approvazione amministrativa od omologazione, compatibilità elettromagnetica e relativa marcatura delle apparecchiature;
c) conformità alla normativa vigente nel Paese d’appartenenza.”
5) Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n.447 (pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.300 del 28 dicembre 2001).
Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e d’autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato.
Il DPR 447/2001 ha introdotto le seguenti novità:
- Art.32 è stata estesa l’attività con gli apparati portatili anche su mezzo mobile, con esclusione di quello aereo;
- Art.33 l’attività radiantistica non è più soggetta a “concessione”, ma a “autorizzazione generale”;
- Art.34 l’autorizzazione generale è di due tipi : “Classe A” e “Classe B”; con la Classe A si può impiegare una potenza massima di 500 Watt;
- Art.9 l’autorizzazione generale ha validità di 10 anni ed è rinnovabile per uguale tempo;
- Art.39 in caso di pubblica calamità la stazione di radioamatore può essere autorizzata ad effettuare speciali collegamenti oltre il limite stabilito dal regolamento;
- Art.41 sono autorizzate le installazioni di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
- Art.42 l’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore può essere concessa anche alle sezioni d’associazioni nazionali di radioamatori e ad enti pubblici territoriali;
- Art.43 l’attività d’ascolto (SWL) sulle frequenze radioamatoriali è libera;
- Art.46 abroga l’art.337 del DPR 156/1973 che prevedeva il parere del Ministero dell’interno e della difesa per la concessione dell’autorizzazione generale e per il suo rinnovo.
6) Decreto del Ministero delle Comunicazioni 30 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.32 del 7 febbraio 2002)
Determinazione transitoria dei contributi relativi all’esercizio delle licenze e delle autorizzazioni generali in materia di telecomunicazioni ad uso privato
L’art.3 ha stabilito che i radioamatori sono tenuti al pagamento, entro il 28 febbraio 2002, di un acconto pari a quanto dovuto alla data del 31 dicembre 2001; in sostanza il corrispondente importo in Euro di quanto pagato nell’anno 2001 ( L.3.000 per la Prima classe di licenza, L.4.000 per la Seconda classe di licenza e L.6.000 per la Terza classe di licenza).
Tale provvedimento ha valore per l’anno 2002, ed anche per l’anno 2003 (Legge finanziaria 2003), in attesa che il Ministero delle Comunicazioni con apposito decreto definisca l’ammontare dei contributi secondo le previsioni dell’Art.14 del DPR 447/2001.
L’allegato n.25, Art.35, del Decreto Legislativo 1 Agosto 2003, n.259 “Codice delle Comunicazioni Elettroniche” ha novato la disciplina dei canoni prevedendo che “per ciascuna stazione di radioamatore, indipendentemente dal numero degli apparati, l’interessato versa un contributo annuo, compreso l’anno a partire dal quale l’autorizzazione generale decorre, d’Euro 5,00 per la “Classe A” e d’Euro 3,00 per la “Classe B” a titolo di rimborso dei costi sostenuti dall’Amministrazione dello Stato per l’istruttoria delle pratiche, per la vigilanza e i controlli.
7) Decreto del Ministero delle Comunicazioni 8 luglio 2002 (pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.169 del 20 luglio 2002)
Approvazione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze
Il piano disciplina l’uso in tempo di pace delle bande di frequenza utilizzabili in ambito nazionale, comprese tra 0 e 1000 GHz.
Lo scopo è di stabilire l’attribuzione ai diversi servizi delle bande di frequenza oggetto del piano, indicando per ciascun servizio l’autorità governativa preposta alla gestione delle frequenze, nonché le principali utilizzazioni civili.
8) Determinazione del Direttore Generale Concessioni ed Autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni del 14 ottobre 2002
Impianto ed esercizio di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche
Con questa determinazione è consentito, in via sperimentale e sino al 31 dicembre 2002, l’impianto e l’esercizio di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche sulle bande assegnate al servizio di radioamatore designate dalle organizzazioni internazionali radioamatoriali riconosciute dall’UIT, purché coerenti con il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
9)Decreto del Ministero delle Comunicazioni 11 febbraio 2003 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.45 del 24 febbraio 2003).
Con il presente Decreto il Ministero delle Comunicazioni ha messo ordine alle norme di carattere tecnico relative al DPR 447/2001 che ha introdotto disposizioni in materia di licenze individuali e d’autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato.
10) Pareri degli Organi del Ministero delle Comunicazioni che, anche se emessi in tempi diversi, hanno lo scopo di essere formulati quale strumenti interpretativi delle norme di legge.
1) Parere del Direttore Generale del Ministero delle Comunicazioni del 7 gennaio 1995 riguardante: “Verifiche stazioni radioamatoriali da parte degli organi di controllo; possesso di apparecchiature potenzialmente utilizzabili anche su frequenze diverse da quelle consentite”.
2) Parere del Direttore Generale del Ministero delle Comunicazioni, Direzione Generale per le Concessioni e le autorizzazioni riguardante: “verifiche stazioni radioamatoriali da parte degli organi di controllo: possesso di apparecchiature potenzialmente utilizzabili anche con potenze diverse da quelle consentite”.
3) Parere del Direttore Generale del Ministero delle Comunicazioni, Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze Div.2^ del 27 gennaio 2200 riguardante “Norme di tutela della salute pubblica dall’inquinamento elettromagnetico”.
11) Codice delle Comunicazioni Elettroniche (Decreto Legislativo 1^ agosto 2003,n.259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.214 del 15 settembre 2003, Supplemento Ordinario n.150) IN VIGORE DAL 16 SETTEMBRE 2003
Il Decreto Legislativo recepisce una serie di Direttive Comunitarie (Direttive n.2000/19/CE-Direttiva Accesso, 2002/20/CE- Direttive Autorizzazioni, 2002/21/CE- Direttiva Quadro e 2002/22/CE-Direttiva Servizio Universale, recante il “CODICE DELLA COMUNICAZIONI ELETTRONICHE”) inerenti il Servizio delle Comunicazioni Elettroniche; in modo particolare l’attività di Radioamatore è disciplinata nel Cap.VII dall’Art.134 all’Art.144 e negli Allegati n.25 e 26.
E’ indiscussa la necessità di procedere alla lettura integrale delle disposizioni che riguardano l’attività di radioamatore.
Le principali disposizioni sono:
Art.134 – Attività di radioamatore: definita come: “ espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l’uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che s’interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica”;
il punto 4) stabilisce che : “è libera l’attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al servizio di radioamatore”.
Art.135 – Tipi di autorizzazione:
L’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazioni di radioamatore è di due tipi: Classe A e Classe B corrispondenti rispettivamente alle classi 1 e 2 previste dalla raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata con decreto del Ministro delle Poste e Telecomunicazioni 1^ dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.5 del 7 gennaio 1991.
Il titolare di autorizzazione di Classe A può utilizzare tutte le bande di frequenza assegnate dal Piano Nazionale di ripartizione delle frequenze al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite con una potenza massima di 500 Watt.
Il titolare di autorizzazione di Classe B può impiegare le frequenze uguali o superiori a 30 MHz, con potenza massima di 50 Watt.
Art. 136 - Patente: la patente può essere di Classe A o Classe B; per il conseguimento della stessa devono essere superate le previste prove di esame.
Art.137 - Requisiti: l’impianto e l’esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a chi:
a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall’Art.2, comma2, del decreto legislativo 25 luglio 1998,n.286, in altre parole sia residente in Italia;
b) abbia età non inferiore a sedici anni;
c) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
Art. 138 : DICHIARAZIONE
1) La dichiarazione di cui all’art.107, commi 5, 9, e 10, riguarda:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell’interessato;
b) indicazione della sede dell’impianto;
c) gli estremi della patente di operatore;
d) il numero e i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e portatili;
e) il nominativo già acquisito come disposto dall’art.139, comma 2;
f) il possesso dei requisiti di cui all’art.137.
2) Alla dichiarazione sono allegate:
a) l’attestazione del versamento dei contributi dovuti, di cui all’allegato n. 25;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la patria potestà o la tutela.
Art. 139 - Nominativo: a ciascuna stazione di radioamatore è assegnato dal Ministero un nominativo che può essere modificato solo dal Ministero stesso;
Art. 140 - Attività di radioamatore all’estero: i cittadini di Stati appartenenti alla CEPT, che siano in possesso della relativa raccomandazione, sono ammessi, in occasione di soggiorni temporanei, ad esercitare in territorio italiano la propria stazione portatile o installata su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalità ma nel rispetto delle norme vigenti in Italia;
Art. 141 - Calamità- contingenze particolari: l’Autorità competente può, nel caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall’art.134;
Art. 142 - Assistenza: può essere consentita ai radioamatori di svolgere attività di radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, previa tempestiva comunicazione agli organi periferici del Ministero del nominativo dei radioamatoripartecipanti, della località, della durata e dell’orario dell’avvenimento.
Art. 143 - Stazioni ripetitrici: le associazioni dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 5, 9 e 10, e 140, l’autorizzazione generale per l'installazione e l’esercizio:
a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
b) di impianti automatici di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di
messaggi;
c) di impianti destinati ad uso collettivo.
Art. 144 - Autorizzazioni speciali: oltre che da singole persone fisiche, l’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazioni di radioamatore può essere conseguita da:
a) Università ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica;
b) Scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari;
c) scuole e corsi di istruzione militare per i quali la dichiarazione è presentata dal Ministero della Difesa;
d) sezioni delle associazioni di radioamatori legalmente costituite;
e) Enti pubblici territoriali per finalità concernenti le loro attività istituzionali.
Art. 218 - Abrogazioni: il Decreto Legislativo 1 Agosto 2003, n.259 (art.218) modifica ed abroga precedenti disposizioni in materia specificamente di seguito elencate:
abrogazione dei seguenti articoli del DPR 29 marzo 1973,n.156:
3,6,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,196,197,198,199,200,201,202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222. 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 410, 413.
dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’art.163, comma 1, sono abrogati gli articoli:
341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 351 del citato DPR 29 marzo 1973,n.156 ed inoltre il Decreto Ministeriale 22 dicembre 1995, n.584 pubblicato nella G.U. n.42 del 20 febbraio 1996 ed il Decreto Ministeriale 25 luglio 2002, n.214 pubblicato nella G.U. n.227 del 27 settembre 2002.
Risultano anche abrogati:
a) l’art.7 del DPR 5 agosto 1966, n.1214;
b) il Decreto Ministeriale 7 febbraio 1980 pubblicato nella G.U. 172 del 25 giugno 1980;
c) il Decreto Ministeriale 18 dicembre 1981, pubblicato nella G.U. 356 del 30 dicembre 1981;
d) il Decreto Ministeriale 24 giugno 1982, pubblicato nella G.U. n.205 del 28 luglio 1982;
e) il Decreto Ministeriale 27 giugno 1987, pubblicato nella G.U. 226 del 28 settembre 1987;
f) il Decreto Ministeriale 9 febbraio 1989, pubblicato nella G.U. n.144 del 22 giugno 1989;
g) il Decreto Ministeriale 4 agosto 1989, pubblicato nella G.U. n. 193 del 19 agosto 1989;
h) il Decreto Ministeriale 1 agosto 1991, pubblicato nella G.U. n.270 del 18 novembre 1991;
i) il Decreto Ministeriale 1 giugno 1992 pubblicato nella G.U. n.214 dell’11 settembre 1992;
j) il Decreto Legislativo 9 febbraio 1993, n.55;
k) il Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n.289;
l) il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n.103;
m) il DPR 4 settembre 1995, n.420;
n) il Decreto Ministeriale 118 dicembre 1996, pubblicato nella G.U. n.34 del 11 febbraio 1997;
o) il Decreto Legislativo 11 febbraio 1997, n.55;
p) il Decreto Ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella G.U. n.93 del 22 aprile 1997;
q) la Legge 1^ luglio 1997, n.189;
r) gli art. 1,comma 16, e 5 della Legge 31 luglio 1997, n,249;
s) il DPR 19 settembre 1997, n.318;
t) il Decreto Ministeriale 25 novembre 1997, pubblicato nella G.U. n.283 del 4 dicembre 1997;
u) il Decreto Ministeriale 22 gennaio 1998, pubblicato nella G.U. n.63 del 17 marzo 1998;
v) il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nella G.U. n.63 del 17 marzo 1998;
w) il Decreto Ministeriale 10 febbraio 1998, pubblicato nella G.U. n.52 del 4 marzo 1998;
x) il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, pubblicato nella G.U. n.110 del 14 maggio 1998;
y) il Decreto Ministeriale 23 aprile 1998, pubblicato nella G.U. 133 del 10 giugno 1998;
z) l’art.25 della Legge 24 aprile 1998, n.128;
aa) il Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n.191;
bb) la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2000, n.467/00/CONS, pubblicata nella G.U. n.101 dell’8 agosto 2000;
cc) il DPR 11 gennaio 2001, n.77;
dd) la deliberazione dell’Autorità 21 marzo 2001, n. 131/01/CONS, pubblicata nella G.U. n.101 del 3 maggio 2001;
ee) il DPR 5 ottobre 2001, n.447;
ff) il Decreto Legislativo 4 marzo 2002, n.21;
gg) il Decreto Ministeriale 11 febbraio 2003, pubblicato nella G.U. n.45 del 24 febbraio 2003.
Allegato n. 25 – Art. 35 - Radioamatori
Per ciascuna stazione di radioamatore, indipendentemente dal numero degli apparati, l’interessato versa un contributo annuo, compreso l’anno a partire dal quale l’autorizzazione generale decorre, di Euro 5,00 per le autorizzazioni generali di Classe A e di Euro 3,00 per quelle di Classe B a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui all’art.1, comma 1 (rimborso delle spese sostenute all’Amministrazione dello Stato per l'istruttoria delle pratiche, per la vigilanza e i controlli).
Allegato n. 25 – Art.42 Contributi provvisori - conguagli
Per l’anno 2003, ed ove necessario per i seguenti, si applica, ai fini dei versamenti in acconto, il decreto del Ministero delle Comunicazioni 30 gennaio 2002, pubblicato nella G.U. n.32 del 7 febbraio 2002.
Fatta eccezione per quanto disposto dal comma 3, i titolari di autorizzazioni generali e di autorizzazioni generali con concessione del diritto d’uso delle frequenze, entro un mese dalla comunicazione del Ministero, sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi o del conguaglio, salva la facoltà di rinunciare entro il medesimo termine a decorrere dalla data della relativa comunicazione.
I titolari di autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazioni radioamatoriali, di cui all’art. 35, e di stazione CB ed assimilate, di cui agli articoli 36 e 37, sono tenuti al versamento dei contributi stabiliti nei citati articoli 35, 36 e 37 o del relativo conguaglio entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, salva la facoltà di rinunciare entro il medesimo termine a decorrere dalla data della relativa comunicazione.
Allegato n.226 con sub allegati A, A1, B, C, D, E, F, G, H – (Art.134 ) – Adeguamento della normativa tecnica relativa all’esercizio dell’attività radioamatoriale.
Capo I^ ATTIVITA’ RADIOAMATORIALE – Sezione I – Scopo ed ambito di applicazione
Art.1 - Validità autorizzazione generale - Rinnovo
Art.2 - Patente
Art.3 - Esami
Art.4 - Domande di ammissione esami
Art.5 - Esonero prove di esame
Art.6 - Nominativo
Art.7 - Acquisizione nominativo
Art.8 - Tirocinio
Art.9 - Ascolto
Art.10 - Autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate
Capo I° ATTIVITA’ RADIOAMATORIALE – Sezione II – Norme tecniche
Art.11 - Bande di frequenza
Art.12 - Norme di esercizio
Art.13 - Trasferimento di stazione
Art.14 - Controllo sulle stazioni
Art.15 - Limiti di potenza
Art.16 - Requisiti delle apparecchiature
Art.17 - Installazione di antenne
Capo II° DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art.18 - Validità dei documenti per l’esercizio dell’attività radioamatoriale
Art.19 - Attestazione di rispondenza alle Classi 1 e 2 CEPT TR61-01
Art.20 - Autorizzazioni generali speciali
ARI Sezione di Vercelli - P.za C. Battisti, 9 13100 Vercelli
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